Articolo 8 Confezionamento I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino di pregio, di capacita' non superiore a litri 3, ad esclusione delle tipologie "passito" e "liquoroso" per il quale sono consentite bottiglie di capacita' non superiore a 0,750 litri, chiuse con tappo in sughero o con altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad esclusione del tappo corona. Per il confezionamento dei vini spumanti, non e' consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.