(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                           Confezionamento 
 
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al  consumo  soltanto
in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino di pregio,  di
capacita' non superiore a litri  3,  ad  esclusione  delle  tipologie
"passito" e "liquoroso" per il quale  sono  consentite  bottiglie  di
capacita' non superiore a 0,750 litri, chiuse con tappo in sughero  o
con altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad esclusione  del
tappo corona. 
Per  il  confezionamento  dei  vini  spumanti,  non   e'   consentito
l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.