Art. 2 
 
  1. Con  successivo  provvedimento  sara'  aggiornato  l'elenco  dei
codici, previsto dall'art. 7 del  Decreto  ministeriale  28  dicembre
2006, con l'integrazione dei codici relativi alle tipologie  «rosato»
di cui all'art. 1 del presente decreto,  anche  tenendo  conto  delle
disposizioni di  cui  al  decreto  16  dicembre  2010  richiamato  in
premessa. 
  2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1,  i  produttori,
gli enti e gli organismi interessati potranno  utilizzare  il  codice
delle corrispondenti tipologie qualificate con il nome di un  vitigno
a bacca nera, con la sola differenziazione che alla posizione  9  del
codice deve essere indicato il numero 3 anziche' 2. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 gennaio 2011 
 
                            Il Direttore generale ad interim: Vaccari