Art. 2 1. Con successivo provvedimento sara' aggiornato l'elenco dei codici, previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, con l'integrazione dei codici relativi alle tipologie «rosato» di cui all'art. 1 del presente decreto, anche tenendo conto delle disposizioni di cui al decreto 16 dicembre 2010 richiamato in premessa. 2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, i produttori, gli enti e gli organismi interessati potranno utilizzare il codice delle corrispondenti tipologie qualificate con il nome di un vitigno a bacca nera, con la sola differenziazione che alla posizione 9 del codice deve essere indicato il numero 3 anziche' 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2011 Il Direttore generale ad interim: Vaccari