Art. 2 
 
 
              Consorzi operanti nel settore dei rifiuti 
 
  (( 1. All'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni  di
cui al presente comma si  applicano  non  oltre  il  termine  del  31
dicembre 2011". 
  2. Al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.
123, e successive modificazioni, sono aggiunti,  infine,  i  seguenti
periodi: «A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio
unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente,  su
base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione
dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani  di  gestione
adottati in ambito regionale  e  provinciale.  Dall'attuazione  della
disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  195  come  modificato
          dalla presente legge: 
              - "Art. 13 (Personale dei consorzi) - 1.  In  relazione
          alle  specifiche  finalita'  di  cui  all'articolo  11,  il
          consorzio unico di bacino delle province  di  Napoli  e  di
          Caserta, sentite le  organizzazioni  sindacali,  definisce,
          entro e non oltre venti giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, la propria dotazione  organica
          in relazione alle attivita' di competenza,  definite  anche
          in base al piano  industriale.  La  dotazione  organica  e'
          approvata  dal  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile. Il consorzio  provvede  alla  copertura  dei  posti
          previsti dalla  dotazione  organica,  mediante  assunzioni,
          anche in sovrannumero con riassorbimento, del personale  in
          servizio ed assunto presso gli stessi  consorzi  fino  alla
          data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali
          acquisiti alla stessa data, dando  priorita'  al  personale
          gia' risultante in servizio alla data del 31 dicembre  2001
          negli  ambiti  territoriali  provinciali   di   competenza,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative relativamente alla definizione dei  criteri
          di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,
          per la prima attuazione del presente comma  e'  autorizzata
          la spesa nel limite massimo di cinque milioni di  euro  per
          l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18. 
              2.  Al  personale  dei  consorzi  di  cui  al  presente
          articolo che risulta in  esubero  rispetto  alla  dotazione
          organica  si  applicano  le  disposizioni  in  materia   di
          ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma  36,
          della  legge  22  dicembre  2008,  n.  203,  e   successive
          modificazioni,  proroghe  e  integrazioni,  ferma  restando
          l'attivazione  di  misure  di  politica  attiva,  anche  in
          applicazione dell'accordo fra Governo, regioni  e  province
          autonome del 12 febbraio 2009. Le disposizioni  di  cui  al
          presente comma si applicano non oltre  il  termine  del  31
          dicembre 2011. 
              3. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  i
          consorzi delle province di Avellino, Benevento  e  Salerno,
          nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo  scopo
          finalizzate,   procedono   all'assunzione   del   personale
          occorrente a copertura dei posti  della  propria  dotazione
          organica, ove esistente, ovvero definita con  le  modalita'
          di cui al  comma  1,  dando  priorita'  all'assunzione  del
          personale gia' in servizio alla data del 31  dicembre  2001
          negli  ambiti  territoriali  provinciali   di   competenza,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative relativamente alla definizione dei  criteri
          di assunzione." 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              Art. 11. Raccolta differenziata - 1.  Ai  comuni  della
          regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo  di
          raccolta differenziata pari al 25  per  cento  dei  rifiuti
          urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per  cento
          entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per  cento  entro  il  31
          dicembre 2011, fissati  dal  Piano  regionale  dei  rifiuti
          adottato  con  ordinanza  del  Commissario   delegato   per
          l'emergenza dei rifiuti n. 500 del  30  dicembre  2007,  e'
          imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento  dei
          rifiuti indifferenziati  pari  rispettivamente  al  15  per
          cento, al 25 per cento  e  al  40  per  cento  dell'importo
          stabilito per ogni tonnellata  di  rifiuto  conferita  agli
          impianti di trattamento e smaltimento. 
              2.   Il   Sottosegretario   di   Stato   verifica    il
          raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando
          le opportune misure sostitutive, anche mediante  la  nomina
          di commissari ad acta, nei confronti delle  amministrazioni
          che  non  abbiano  rispettato   gli   obiettivi   medesimi,
          nell'ambito delle risorse  di  bilancio  disponibili  delle
          stesse amministrazioni. 
              3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  9  ottobre
          2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          dicembre 2006, n. 290, e' abrogato. 
              4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata,  i
          sindaci  dei  comuni   della   regione   Campania   inviano
          mensilmente  al  Sottosegretario  di  Stato   i   dati   di
          produzione dei rifiuti  e  di  raccolta  differenziata,  da
          pubblicare    mediante    modalita'     individuate     dal
          Sottosegretario  di  Stato,   nell'ambito   delle   risorse
          disponibili del bilancio degli enti locali  interessati  e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              5. I Presidenti delle province della regione  Campania,
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, adottano  le  necessarie  iniziative  per
          disincentivare l'utilizzo dei beni  «usa  e  getta»,  fatta
          eccezione per i materiali compostabili. Tale norma  non  si
          applica alle strutture sanitarie e veterinarie a  carattere
          pubblico e privato. 
              6. I sindaci dei comuni della regione  Campania,  anche
          in forma associata, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  promuovono  ogni
          occorrente  iniziativa   per   favorire   il   compostaggio
          domestico dei rifiuti organici, nell'ambito  delle  risorse
          disponibili del bilancio degli enti locali  interessati  e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della
          grande   distribuzione,   delle   imprese   con   personale
          dipendente superiore  a  cinquanta  unita'  e  dei  mercati
          all'ingrosso e ortofrutticoli  della  regione  Campania  e'
          fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata;  i
          rappresentanti  legali  degli  enti  predetti  rendono   al
          Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale,  i  dati
          della raccolta differenziata operata. 
              8.  Nelle  more  della  costituzione   delle   societa'
          provinciali  di  cui  all'articolo  20  della  legge  della
          regione  Campania  28  marzo   2007,   n.   4,   modificato
          dall'articolo 1  della  legge  della  regione  Campania  14
          aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle  province  di
          Napoli  e  Caserta,  istituiti  con  legge  della   regione
          Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in
          un unico consorzio, la  cui  gestione  e'  affidata  ad  un
          soggetto da individuare con  successivo  provvedimento  del
          Sottosegretario di Stato. A decorrere dal 27 novembre 2010,
          le funzioni  del  consorzio  unico  di  cui  al  precedente
          periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale,
          in termini funzionali al corretto  ciclo  di  gestione  dei
          rifiuti, secondo le  disposizioni  dei  relativi  Piani  di
          gestione  adottati  in  ambito  regionale  e   provinciale.
          Dall'attuazione  della  disposizione  di  cui  al   periodo
          precedente non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.  
              9.   Ai   mezzi   e   alle    attrezzature    necessari
          all'attivazione della raccolta  differenziata,  nei  comuni
          afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i
          corrispettivi  previsti  dall'accordo   quadro   ANCI-CONAI
          sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il  conferimento  dei
          rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla  apposita
          contabilita'.    Tali    corrispettivi    sono    destinati
          all'acquisto delle attrezzature ed al  noleggio  dei  mezzi
          necessari all'attivazione della raccolta differenziata. 
              10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e'  tenuto  a
          predisporre ed effettuare, entro trenta giorni  dalla  data
          di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto,   in
          collaborazione con i capi missione, una capillare  campagna
          di comunicazione finalizzata ad incrementare i  livelli  di
          raccolta differenziata nei comuni della  regione  Campania.
          Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare procede, con proprio  decreto,  a
          definire   le   modalita'    tecniche,    finanziarie    ed
          organizzative necessarie  ad  assicurare  l'uniformita'  di
          indirizzo e l'efficacia delle  iniziative  attuative  della
          campagna di comunicazione di cui al presente comma. 
              11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, il comune di Napoli  e  ASIA  S.p.A.,
          gestore  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti   urbani,
          presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla
          popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata
          attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di  Stato
          provvede  in  via  sostitutiva,  con  oneri  a  carico  del
          bilancio del comune di Napoli. 
              12.  Agli  interventi  di  compensazione  ambientale  e
          bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009
          si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di  euro,  a
          carico  del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  di  cui
          all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  per
          la parte di competenza dello Stato, pari a 141  milioni  di
          euro, a valere sulla quota assegnata alla  stessa  Regione,
          di cui all'articolo 1, punto 1.2, della delibera CIPE n.  1
          del 6 marzo 2009, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          137 del  16  giugno  2009,  che  viene  corrispondentemente
          ridotta  e,  per  la  parte  di  competenza  della  regione
          Campania, pari a  141  milioni  di  euro,  a  valere  sulle
          medesime  risorse  che,  per  il  corrispondente   importo,
          vengono immediatamente trasferite alla stessa Regione.»