Art. 3 
 
 
          Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato 
              dei rifiuti e di compensazione ambientale 
 
  1.Al fine di  consentire  le  indispensabili  iniziative  anche  di
carattere impiantistico  volte  al  coordinamento  della  complessiva
azione gestoria del ciclo dei rifiuti regionale, anche  adottando  le
misure di esercizio del potere sostitutivo  previsto  a  legislazione
vigente, nonche' per assicurare  comunque  l'attivita'  di  raccolta,
spazzamento, trasporto dei rifiuti e per l'incremento della  raccolta
differenziata attraverso  iniziative  di  carattere  strutturale,  la
regione Campania e' autorizzata a disporre delle risorse  finanziarie
necessarie all'esecuzione delle attivita' di cui sopra, nel limite di
150  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  del   Fondo   aree
sottoutilizzate,  per  la  quota  regionale   spettante,   annualita'
2007-2013. 
  2. Il comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 23  maggio  2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.
123,  e'  sostituito  dal   seguente:   «12.   Agli   interventi   di
compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo  di  programma
dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni  di
euro,  a  carico  del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  di  cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la parte di
competenza dello Stato, pari a 141 milioni di euro,  a  valere  sulla
quota assegnata alla stessa Regione, di  cui  all'articolo  1,  punto
1.2, della delibera CIPE n. 1 del  6  marzo  2009,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del   16   giugno   2009,   che   viene
corrispondentemente ridotta e,  per  la  parte  di  competenza  della
regione Campania, pari a 141 milioni di euro, a valere sulle medesime
risorse che, per il corrispondente  importo,  vengono  immediatamente
trasferite alla stessa Regione.». 
  (( 2.bis. A decorrere dalla data di entrata in vigere  della  legge
di conversione del presente decreto, e'  ridotto  del  cinquanta  per
cento, per le imprese registrate ai sensi  del  regolamento  (Ce)  n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009
(Emas) e del  quaranta  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della
certificazione ambientale ai sensi della  norma  UNI  EN  ISO  14001,
l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo  208,  comma
11, lettera g), del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   11   del   citato
          decreto-legge 23 maggio 2008, n.90, si vedano i riferimenti
          normativi all'articolo 2 della presente legge. 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009  sull'adesione
          volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
          ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento  (CE)
          n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE  e
          2006/193/CE e' pubblicato nella GUUE del 22 dicembre 2009 ,
          L342. 
              - Il comma 11  dell'articolo  208  del  citato  Decreto
          legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosi' recita: 
              - "11. L'autorizzazione individua le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36; 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di
          emissione  in  atmosfera  per  i  processi  di  trattamento
          termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati   da   recupero
          energetico."