Art. 2 
 
1. La presente autorizzazione puo'  essere  sospesa  o  revocata  con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
qualora  vengano  meno  i  requisiti  che  ne  hanno  determinato  la
concessione e nei casi di mancato adempimento delle  disposizioni  di
cui all'art. 1 del presente decreto. 
 
2. Ai fini della validita' dell'autorizzazione  resta  in  vigore  il
termine  stabilito  con  il  decreto  di  conferimento  dell'incarico
indicato nelle premesse. 
 
Il presente decreto ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
  Roma, 13 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre