Art. 2 
 
1. La "Societa' italiana per la qualita' e la rintracciabilita' degli
alimenti s.r.l." di cui all'art. 1, di seguito denominata  "struttura
di controllo autorizzata", dovra' assicurare che, conformemente  alle
prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi  produttivi
ed i prodotti certificati nella  predetta  denominazione  di  origine
rispondano  ai  requisiti  stabiliti  nel  relativo  disciplinare  di
produzione. 
 
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: 
 
a) la Regione, gli  uffici  competenti  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura,  la  Provincia  ed  i  Comuni
competenti  per  il   territorio   di   produzione   della   predetta
denominazione  di  origine  sono  tenuti  a  mettere  a  disposizione
dell'Organismo di Controllo  autorizzato,  a  titolo  gratuito,  ogni
utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato
elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario  viticolo
e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni
vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli  esami  analitici  ed
organolettici   e   ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini
dell'applicazione dell'attivita' di controllo; 
 
b) i soggetti di cui all'art.  1,  comma  2,  del  presente  decreto,
immessi  nel  sistema  di  controllo  rilasciano  alla  struttura  di
controllo autorizzata,  sotto  la  propria  responsabilita',  per  le
produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora  in
giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione  del
presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita'  ai
requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e  dei
processi adottati relativamente ai  periodi  precedenti  l'avvio  del
controllo.