Art. 2 
 
1. La societa' “Valoritalia  societa'  per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni  vitivinicole  italiane  s.r.l.”  di  cui
all'art.  1,  di   seguito   denominata   “struttura   di   controllo
autorizzata”, dovra' assicurare che, conformemente alle  prescrizioni
del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti
certificati nella predetta denominazione  di  origine  rispondano  ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 
 
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: 
 
a) la Regione, gli  uffici  competenti  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura,  la  Provincia  ed  i  Comuni
competenti  per  il   territorio   di   produzione   della   predetta
denominazione  di  origine  sono  tenuti  a  mettere  a  disposizione
dell'Organismo di Controllo  autorizzato,  a  titolo  gratuito,  ogni
utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato
elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario  viticolo
e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni
vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli  esami  analitici  ed
organolettici   e   ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini
dell'applicazione dell'attivita' di controllo; 
 
b) i soggetti di cui all'art.  1,  comma  2,  del  presente  decreto,
immessi  nel  sistema  di  controllo  rilasciano  alla  struttura  di
controllo autorizzata,  sotto  la  propria  responsabilita',  per  le
produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora  in
giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione  del
presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformita'  ai
requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e  dei
processi adottati relativamente ai  periodi  precedenti  l'avvio  del
controllo.