Art. 3 
 
Personale trasferito all'ISTAT ed al Ministero dell'economia e  delle
                               finanze 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  1  sono   trasferiti   all'ISTAT   i
ricercatori ed i tecnologi dipendenti dall'ISAE nonche' i titolari di
rapporti di lavoro e  di  collaborazione  in  essere  presso  l'ISAE,
diversi da quelli di pubblico impiego a tempo indeterminato, compresi
i titolari di assegni di ricerca conferiti  ai  sensi  dell'art.  51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n.  449,  di  cui  all'allegata
tabella 1. 
  2. Ai sensi dell'art. 2  e'  trasferito  nei  ruoli  del  Ministero
dell'economia e delle finanze il personale amministrativo  e  tecnico
dipendente dall'ISAE, di cui alla tabella 2, secondo la tabella n.  3
di equiparazione allegata. 
  3. Sono altresi' trasferite  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze le risorse necessarie all'utilizzo ed alla gestione dei  beni
patrimoniali di cui all'art. 2. 
  4. Per lo svolgimento dei compiti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
secondo periodo, e'  disposta  annualmente,  l'assegnazione  su  base
volontaria al Ministero dell'economia e delle finanze, previa  intesa
tra  le  Amministrazioni  coinvolte,  di  ricercatori   o   tecnologi
trasferiti all'ISTAT, nel numero massimo di 25 con oneri  interamente
a carico del predetto istituto. Per lo svolgimento dei compiti di cui
all'art. 1, comma 1, primo periodo, e' disposta annualmente,  per  un
periodo massimo di cinque anni,  l'assegnazione  su  base  volontaria
all'ISTAT,  previa  intesa  tra  le  Amministrazioni  coinvolte,   di
personale trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze,  nel
numero massimo di 5 con  oneri  interamente  a  carico  del  predetto
Ministero. 
  4. In relazione  al  personale  ed  alle  funzioni  rispettivamente
trasferite, sono trasferite all'ISTAT ed al Ministero dell'economia e
delle finanze le corrispondenti risorse finanziarie e strumentali.