Art. 3 Personale trasferito all'ISTAT ed al Ministero dell'economia e delle finanze 1. In attuazione dell'art. 1 sono trasferiti all'ISTAT i ricercatori ed i tecnologi dipendenti dall'ISAE nonche' i titolari di rapporti di lavoro e di collaborazione in essere presso l'ISAE, diversi da quelli di pubblico impiego a tempo indeterminato, compresi i titolari di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, di cui all'allegata tabella 1. 2. Ai sensi dell'art. 2 e' trasferito nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze il personale amministrativo e tecnico dipendente dall'ISAE, di cui alla tabella 2, secondo la tabella n. 3 di equiparazione allegata. 3. Sono altresi' trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse necessarie all'utilizzo ed alla gestione dei beni patrimoniali di cui all'art. 2. 4. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, e' disposta annualmente, l'assegnazione su base volontaria al Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa tra le Amministrazioni coinvolte, di ricercatori o tecnologi trasferiti all'ISTAT, nel numero massimo di 25 con oneri interamente a carico del predetto istituto. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, e' disposta annualmente, per un periodo massimo di cinque anni, l'assegnazione su base volontaria all'ISTAT, previa intesa tra le Amministrazioni coinvolte, di personale trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero massimo di 5 con oneri interamente a carico del predetto Ministero. 4. In relazione al personale ed alle funzioni rispettivamente trasferite, sono trasferite all'ISTAT ed al Ministero dell'economia e delle finanze le corrispondenti risorse finanziarie e strumentali.