Art. 4. Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona. I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento e' riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a m 3.00), di legno e leghe metalliche, di leghe metalliche, utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi, o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali per garantire una scalarita' di maturazione dei frutti. La densita' di impianto non dovra' essere superiore ad 850 piante per ettaro. La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. La raccolta dei frutti della pianta deve essere effettuata a mano: va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno. Nei limoneti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre varieta' nella misura massima del 15%. La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 45 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata). I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge. Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danni ai frutti.