(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    Il  sistema  di  coltivazione  deve  essere   quello   tipico   e
tradizionalmente adottato nella zona. 
    I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei
limoneti di cui al presente disciplinare  sono  in  uso  tradizionale
della zona. La forma di  allevamento  e'  riconducibile  ad  un  vaso
libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. 
    La tecnica tradizionale di produzione consiste nel  coltivare  le
piante  sotto  impalcature  di  pali  di  legno,  preferibilmente  di
castagno (di altezza non inferiore  a  m  3.00),  di  legno  e  leghe
metalliche, di leghe metalliche, utilizzando stagionalmente coperture
di riparo dagli agenti atmosferici avversi, o sotto ombreggiature  di
altre essenze vegetali per garantire una  scalarita'  di  maturazione
dei frutti. 
    La densita' di impianto non dovra' essere superiore ad 850 piante
per ettaro. 
    La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° gennaio al 31
ottobre,  in  funzione  del   conseguimento   delle   caratteristiche
qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste
del mercato in tale periodo. 
    La raccolta dei frutti della  pianta  deve  essere  effettuata  a
mano: va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno. 
    Nei limoneti di  cui  sopra  e'  ammessa  la  presenza  di  altre
varieta' nella misura massima del 15%. 
    La produzione massima consentita di limoni per ettaro  ammessa  a
tutela non deve superare le 45 tonnellate in coltura specializzata  o
promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata). 
    I limoni raccolti devono presentarsi sani,  indenni  da  attacchi
parassitari, come per legge. 
    Per il trasporto del prodotto fino ai centri di  raccolta  devono
essere impiegati contenitori atti a non provocare danni ai frutti.