Art. 7. L'immissione al consumo dell'I.G.P. "Limone di Sorrento" deve avvenire secondo le seguenti modalita'. La I.G.P. "Limone di Sorrento" nella forma sfusa va commercializzata con bollinatura sull' 80% del prodotto, ovvero deve essere posta in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 Kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni: "Limone di Sorrento" e "Indicazione geografica protetta" (o la sua sigla I.G.P.); il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice; la quantita' di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti. Dovra' figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta. Il simbolo grafico e' composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio e' di colore verde Pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta "Limone di Sorrento" sono di colore giallo Pantone process yellow, il mare e' di colore azzurro Pantone 284 CV, la scritta "Limone di Sorrento" e' di colore nero. I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione, il riferimento al nome geografico "Sorrento" a condizione che rispettino le seguenti condizioni: i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare; sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita' utilizzata della I.G.P. "Limone di Sorrento" e quantita' di prodotto elaborato ottenuto; l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare; venga dimostrato l'utilizzo della IGP "Limone di Sorrento" mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'elenco e successiva annotazione sui documenti ufficiali. Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. "Limone di Sorrento" per i prodotti elaborati e o trasformati potra' essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta. Alla Indicazione geografica protetta, di cui all'art.1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto o similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta. Parte di provvedimento in formato grafico