(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    L'immissione al consumo dell'I.G.P.  "Limone  di  Sorrento"  deve
avvenire  secondo  le  seguenti  modalita'.  La  I.G.P.  "Limone   di
Sorrento" nella forma sfusa va commercializzata con bollinatura sull'
80% del prodotto, ovvero deve essere posta  in  vendita  in  appositi
contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 Kg  fino  ad  un
massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine  vegetale,  con
cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni  caso,
dalle normative comunitarie. 
    Sulle confezioni contrassegnate  ad  I.G.P.,  o  sulle  etichette
apposte sulle medesime,  devono  essere  riportate,  a  caratteri  di
stampa chiari e leggibili, delle  medesime  dimensioni,  le  seguenti
indicazioni: 
    "Limone di Sorrento" e "Indicazione geografica  protetta"  (o  la
sua sigla I.G.P.); 
    il  nome,  la  ragione   sociale   e   l'indirizzo   dell'azienda
confezionatrice o produttrice; 
    la  quantita'  di   prodotto   effettivamente   contenuto   nella
confezione, espressa in conformita' alle norme vigenti. 
    Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo
all'immagine  artistica  del  logotipo  specifico  ed   univoco,   da
utilizzare in abbinamento inscindibile con  l'Indicazione  geografica
protetta. Il simbolo grafico e' composto dall'immagine di tre  limoni
affogliati,  di  cui  due  piccoli  messi  in  posizione  leggermente
laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha  raffigurato  il
panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio
e' di colore verde Pantone 360 CV, le foglie  sono  di  colore  verde
Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro  con  la  scritta
"Limone di Sorrento" sono di colore giallo Pantone process yellow, il
mare e' di colore azzurro Pantone  284  CV,  la  scritta  "Limone  di
Sorrento" e' di colore nero. 
    I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del  limone,
possono utilizzare, nell'ambito della designazione, il riferimento al
nome geografico "Sorrento" a condizione che  rispettino  le  seguenti
condizioni: 
    i limoni  utilizzati  per  la  preparazione  del  prodotto  siano
esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare; 
    sia esattamente indicato  il  rapporto  ponderale  tra  quantita'
utilizzata della I.G.P. "Limone di Sorrento" e quantita' di  prodotto
elaborato ottenuto; 
    l'elaborazione  e/o  la   trasformazione   dei   limoni   avvenga
esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art.
3 del presente disciplinare; 
    venga  dimostrato  l'utilizzo  della  IGP  "Limone  di  Sorrento"
mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di  acquisto  dai
produttori iscritti all'elenco e successiva annotazione sui documenti
ufficiali. 
    Il  controllo  del  corretto  utilizzo  dell'I.G.P.  "Limone   di
Sorrento" per i prodotti elaborati  e  o  trasformati  potra'  essere
delegato  dall'organismo  di  controllo  al  consorzio  di  tutela  e
valorizzazione che ne faccia richiesta. 
    Alla  Indicazione  geografica  protetta,  di  cui  all'art.1,  e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da
quelle  previste  dal  presente  disciplinare,   ivi   compresi   gli
aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto o similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali,  marchi  privati,  non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente. 
    Tali indicazioni  potranno  essere  riportate  in  etichetta  con
caratteri di altezza e di  larghezza  non  superiori  alla  meta'  di
quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta. 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico