IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge 963/1965; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalita' per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea; Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva; Rm la necessita' di provvedere al rilevamento della consistenza dell'attivita' di pesca sportiva in mare regolata dalla pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di assicurarne la compatibilita' con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca; Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Decreta: Art. 1 1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato e' promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attivita' al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 2. La comunicazione ha validita' triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al presente decreto. 3. La comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it, ovvero presso l'Autorita' Marittima.