Art. 11 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Vengono comunque fatte salve le garanzie gia' ammesse, entro  la
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale,
in relazione ai rapporti di credito attivati e da attivarsi in virtu'
del decreto abrogato ai sensi dell'art. 10. I  connessi  oneri,  fino
all'estinzione dei crediti erogati, sono regolati dal disciplinare di
cui all'art. 1, comma 5, e, nelle more della  sua  emanazione,  dalla
Convenzione attualmente  intercorrente  tra  il  Dipartimento  ed  il
Gestore. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  preposti   organi   di
controllo. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 novembre 2010 
 
                                          Il Ministro della gioventu' 
                                                      Meloni          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 21, foglio n. 230