Art. 8 
 
 
              Modalita' di apporto di ulteriori risorse 
                        al Fondo di garanzia 
 
  1. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al Fondo  da  parte
di soggetti pubblici sono stabilite con accordi  stipulati  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al Fondo  da  parte
di soggetti privati sono stabilite con contratti di  sponsorizzazione
stipulati ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. Il Dipartimento puo' incrementare la  dotazione  finanziaria  di
cui all'art. 1, comma 2, nei limiti in cui  lo  consenta  il  decreto
annuale di riparto del Fondo per le Politiche giovanili,  emanato  ai
sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  della  legge  4
agosto 2006, n. 248.