ART. 10. ASSICURAZIONI SOCIALI - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ISTITUTI CONTRATTUALI Le Cooperative o le societa' interessate alle attivita' di facchinaggio, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto altro disposto dalle leggi in tema assicurativo, previdenziale e assistenziale, sopporteranno inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali: ferie, festivita', gratifica natalizia, ecc. e quanto previsto dal CCNL applicato. Le tariffe di cui ai precedenti art.1 e 2 sono state calcolate in modo da comprendere tutti i contributi ed istituti predetti tanto per prestatori d'opera che espletano la propria attivita' nel settore del facchinaggio riuniti ed operanti in cooperative, societa' ed organismi similari, quanto per i facchini liberi esercenti.