ART. 8. DISTANZE ED ALTEZZE Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica o nei giorni di festivita' nazionali infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 saranno maggiorate del 35 % (trentacinque per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.