ART. 8. LAVORO NOTTURNO Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono durante le ore notturne, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 40 % (quaranta per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.