ART. 9. LAVORO PRESTATO NELLA GIORNATA DI SABATO Per le operazioni di facchinaggio straordinarie che si svolgono nella giornata di sabato, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 35 % ( trentacinque per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.