(Allegato-art. 9)
                               ART. 9. 
              LAVORO PRESTATO NELLA GIORNATA DI SABATO 
 
    Per le operazioni di facchinaggio straordinarie che  si  svolgono
nella giornata di sabato, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e  2
debbono essere maggiorate del 35 % ( trentacinque per  cento),  fatto
salvo le eventuali  diverse  previsioni  del  CCNL  applicato  e  del
successivo art. 12 del presente Decreto.