Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «stoccaggio»: operazione con la quale il gas naturale viene immesso, mediante eventuale compressione, in una struttura sotterranea, avente caratteristiche tali da permetterne l'accumulo, la conservazione e, quando richiesto, il prelievo; b) «stoccaggio in giacimento»: stoccaggio del gas naturale in giacimenti in via di esaurimento; c) «stoccaggio in unita' geologiche profonde»: stoccaggio del gas naturale in una struttura sotterranea diversa dai giacimenti in via di esaurimento, come gli acquiferi o cavita' saline; d) «concessionario»: titolare della concessione di stoccaggio di gas naturale; e) «concessione»: titolo che consente lo svolgimento dell'attivita' di stoccaggio di gas naturale rilasciato ai sensi della legge n. 170/1974, nonche' dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000; f) «giacimento»: roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all'interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o piu' livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, suscettibile di essere tecnicamente ed economicamente adibita allo stoccaggio di gas naturale; g) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico; h) «Regione»: Regione a statuto ordinario, con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di stoccaggio sotterraneo in terraferma; i) «Uffici territoriali»: uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, organi tecnici di polizia mineraria del Ministero, competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa e controllo sulle attivita' di stoccaggio di gas naturale; j) «cushion gas» o «gas inattivo»: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio. 2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 164/2000 ed ai relativi decreti applicativi nonche' le definizioni di cui alle delibere dell'Autorita' n. 119/05, 50/06 e loro modifiche ed integrazioni e quelle indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 13, comma 4.