Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) «stoccaggio»: operazione con la quale il  gas  naturale  viene
immesso,  mediante   eventuale   compressione,   in   una   struttura
sotterranea, avente caratteristiche tali da  permetterne  l'accumulo,
la conservazione e, quando richiesto, il prelievo; 
    b) «stoccaggio in giacimento»: stoccaggio  del  gas  naturale  in
giacimenti in via di esaurimento; 
    c) «stoccaggio in unita' geologiche profonde»: stoccaggio del gas
naturale in una struttura sotterranea diversa dai giacimenti  in  via
di esaurimento, come gli acquiferi o cavita' saline; 
    d) «concessionario»: titolare della concessione di stoccaggio  di
gas naturale; 
    e)   «concessione»:   titolo   che   consente   lo    svolgimento
dell'attivita' di stoccaggio di  gas  naturale  rilasciato  ai  sensi
della legge n. 170/1974, nonche' dell'art. 11, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 164/2000; 
    f) «giacimento»: roccia sotterranea porosa e permeabile  definita
da fattori fisici e geologici all'interno di  confini  orizzontali  e
verticali, formata da uno o piu' livelli  contenenti  o  che  abbiano
contenuto  idrocarburi,  suscettibile  di  essere   tecnicamente   ed
economicamente adibita allo stoccaggio di gas naturale; 
    g) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico; 
    h) «Regione»: Regione a statuto ordinario, con cui  il  Ministero
perviene ad intesa per le determinazioni da assumere  in  materia  di
stoccaggio sotterraneo in terraferma; 
    i) «Uffici territoriali»:  uffici  dirigenziali  della  Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche, organi  tecnici  di
polizia mineraria del Ministero, competenti in  materia  di  gestione
tecnico-amministrativa e controllo sulle attivita' di  stoccaggio  di
gas naturale; 
    j)  «cushion  gas»  o   «gas   inattivo»:   quantitativo   minimo
indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in  fase  di
stoccaggio che e' necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha
la funzione di consentire  l'erogazione  dei  restanti  volumi  senza
pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di
stoccaggio. 
  2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all'art. 2, comma 1  del
decreto legislativo n. 164/2000 ed ai  relativi  decreti  applicativi
nonche' le definizioni di cui alle delibere dell'Autorita' n. 119/05,
50/06 e loro modifiche ed integrazioni e quelle indicate nel  decreto
direttoriale di cui all'art. 13, comma 4.