Art. 3 
 
 
                 Durata della concessione e proroghe 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo  164/2000
l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in  unita'
geologiche profonde e' svolta su concessione, di durata non superiore
a venti anni. 
  2. La concessione di cui al comma  1  e'  conferita  dal  Ministero
d'intesa, per le concessioni di  stoccaggio  in  terraferma,  con  la
Regione interessata. 
  3. Ai sensi dell'art. 11, commi  1  e  2,  legge  n.  164/2000,  le
procedure operative di attuazione  della  presente  disciplina  e  le
modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo
sono stabilite con  decreti  direttoriali  della  Direzione  generale
delle risorse minerarie ed energetiche di cui all'art. 13, comma 4. 
  4. Il concessionario ha diritto a non piu' di due proroghe di dieci
anni qualora abbia eseguito i programmi di  stoccaggio  ed  adempiuto
tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione. 
  5. L'istanza di proroga e' presentata al Ministero  decorsi  almeno
15 anni dal conferimento e comunque almeno due anni prima della  data
di scadenza e deve essere corredata della  documentazione  contenente
la descrizione del giacimento, dei  lavori  effettuati,  nonche'  dal
programma dei lavori da svolgere  nel  periodo  di  proroga  e  delle
eventuali operazioni di ripristino finale. 
  6. La proroga e' disposta con decreto del Ministero  d'intesa,  per
le  concessioni  di  stoccaggio  in  terraferma,   con   la   Regione
interessata. 
  7. Per l'accertamento della fattibilita' di programmi di stoccaggio
in unita' geologiche profonde il Ministero, d'intesa con  la  Regione
interessata, puo' autorizzare un programma di ricerca, di durata  non
superiore  a  quattro  anni,  al  termine  del  quale  potra'  essere
richiesta la concessione di stoccaggio. La presente  disposizione  si
applica anche ai procedimenti in corso. 
  8. Nel caso i risultati delle attivita' svolte  nell'ambito  di  un
permesso  di  prospezione  o  di  ricerca  di   idrocarburi   abbiano
dimostrato che i giacimenti rinvenuti o le unita' geologiche profonde
individuate siano tecnicamente ed  economicamente  idonei  ad  essere
utilizzati per lo stoccaggio, il titolare del permesso di prospezione
o di  ricerca  puo'  richiedere  al  Ministero  il  rilascio  di  una
concessione di stoccaggio.