Art. 3 Durata della concessione e proroghe 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 164/2000 l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unita' geologiche profonde e' svolta su concessione, di durata non superiore a venti anni. 2. La concessione di cui al comma 1 e' conferita dal Ministero d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata. 3. Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, legge n. 164/2000, le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo sono stabilite con decreti direttoriali della Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche di cui all'art. 13, comma 4. 4. Il concessionario ha diritto a non piu' di due proroghe di dieci anni qualora abbia eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione. 5. L'istanza di proroga e' presentata al Ministero decorsi almeno 15 anni dal conferimento e comunque almeno due anni prima della data di scadenza e deve essere corredata della documentazione contenente la descrizione del giacimento, dei lavori effettuati, nonche' dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga e delle eventuali operazioni di ripristino finale. 6. La proroga e' disposta con decreto del Ministero d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata. 7. Per l'accertamento della fattibilita' di programmi di stoccaggio in unita' geologiche profonde il Ministero, d'intesa con la Regione interessata, puo' autorizzare un programma di ricerca, di durata non superiore a quattro anni, al termine del quale potra' essere richiesta la concessione di stoccaggio. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso. 8. Nel caso i risultati delle attivita' svolte nell'ambito di un permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi abbiano dimostrato che i giacimenti rinvenuti o le unita' geologiche profonde individuate siano tecnicamente ed economicamente idonei ad essere utilizzati per lo stoccaggio, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca puo' richiedere al Ministero il rilascio di una concessione di stoccaggio.