Art. 5 Cessazione della concessione 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 170/1974, la concessione di stoccaggio cessa: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza del concessionario. 2. Oltre che nei casi previsti al comma 1, la concessione di stoccaggio cessa qualora il Ministero accerti la sopravvenuta inidoneita' tecnica allo stoccaggio del giacimento o della unita' geologica profonda.