Art. 5 
 
 
                    Cessazione della concessione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 170/1974, la concessione  di
stoccaggio cessa: 
    a) per scadenza del termine; 
    b) per rinuncia; 
    c) per decadenza del concessionario. 
  2. Oltre che nei casi  previsti  al  comma  1,  la  concessione  di
stoccaggio  cessa  qualora  il  Ministero  accerti  la   sopravvenuta
inidoneita' tecnica allo stoccaggio del  giacimento  o  della  unita'
geologica profonda.