Art. 6 
 
 
                Nuova attribuzione della concessione 
 
  1. In caso  di  cessazione  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  la
concessione di stoccaggio puo' essere attribuita ad  altro  operatore
secondo le  modalita'  stabilite  nei  decreti  direttoriali  di  cui
all'art. 13, comma 4. Nel caso di nuovo conferimento  di  concessioni
di stoccaggio cessate per rinuncia  o  decadenza,  il  concessionario
rinunciatario o decaduto puo' essere autorizzato ad estrarre  il  gas
reimmesso in giacimento o  a  cederlo  al  nuovo  concessionario,  in
funzione della convenienza di  esercizio  del  nuovo  stoccaggio.  Le
relative pertinenze sono trasferite al nuovo  concessionario  secondo
le modalita' stabilite nei decreti direttoriali di cui  all'art.  13,
comma 4.