Art. 6 Nuova attribuzione della concessione 1. In caso di cessazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, la concessione di stoccaggio puo' essere attribuita ad altro operatore secondo le modalita' stabilite nei decreti direttoriali di cui all'art. 13, comma 4. Nel caso di nuovo conferimento di concessioni di stoccaggio cessate per rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o decaduto puo' essere autorizzato ad estrarre il gas reimmesso in giacimento o a cederlo al nuovo concessionario, in funzione della convenienza di esercizio del nuovo stoccaggio. Le relative pertinenze sono trasferite al nuovo concessionario secondo le modalita' stabilite nei decreti direttoriali di cui all'art. 13, comma 4.