Art. 7 Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuita' dell'esercizio 1. Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979, e dell'art. 11 della legge n. 221/1990; nonche' nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni. 2. La vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudiziaria e' svolta dagli Uffici territoriali, che si avvalgono, per la materia connessa con la salvaguardia della salute dei lavoratori, dei locali organismi A.S.L. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, il Ministero puo' stipulare appositi accordi di programma con le singole Regioni finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche regionali nell'azione di vigilanza secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. 3. Il titolare deve fornire agli Uffici territoriali i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo, resta ferma la facolta' da parte degli Uffici territoriali di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti. 4. Il titolare deve fornire al Ministero le notizie di carattere economico e tecnico relative alla propria attivita' che essi richiedono. 5. Gli impianti di stoccaggio sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, secondo gli indirizzi della circolare interministeriale 21 ottobre 2009 e sue modifiche ed integrazioni. 6. Le operazioni di stoccaggio si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze. 7. Nel caso di evento non dipendente dalla volonta' del concessionario che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attivita' di stoccaggio, deve essere data comunicazione tempestiva al Ministero.