Art. 7 
 
 
Disposizioni per la sicurezza degli impianti e  delle  lavorazioni  e
               garanzie di continuita' dell'esercizio 
 
  1. Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel  rispetto
delle norme di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
128/1959, come integrato dal decreto del Presidente della  Repubblica
n. 886/1979, e dell'art. 11 della  legge  n.  221/1990;  nonche'  nel
rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre  1996,
n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni. 
  2.  La  vigilanza  sull'applicazione  della  vigente  normativa  in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di  tutela  della  salute
dei lavoratori  addetti  alle  attivita'  minerarie  di  prospezione,
ricerca e coltivazione e  stoccaggio  di  idrocarburi,  ivi  compresa
l'emanazione di atti  polizia  giudiziaria  e'  svolta  dagli  Uffici
territoriali, che si  avvalgono,  per  la  materia  connessa  con  la
salvaguardia della salute dei lavoratori, dei locali organismi A.S.L.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, il Ministero puo'  stipulare  appositi
accordi  di  programma  con  le  singole  Regioni  finalizzati   alla
definizione di  idonei  meccanismi  di  raccordo  e  di  cooperazione
condivisi  per  il  progressivo   coinvolgimento   delle   specifiche
strutture tecniche  regionali  nell'azione  di  vigilanza  secondo  i
principi di sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza  e  leale
collaborazione. 
  3. Il titolare deve fornire agli Uffici territoriali  i  mezzi  per
effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia
richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal
presente disciplinare tipo, resta ferma la facolta'  da  parte  degli
Uffici  territoriali  di  disporre,   a   carico   del   richiedente,
l'effettuazione preliminare di sopralluoghi  o  visite  di  controllo
agli impianti. 
  4. Il titolare deve fornire al Ministero le  notizie  di  carattere
economico  e  tecnico  relative  alla  propria  attivita'  che   essi
richiedono. 
  5. Gli impianti di stoccaggio sono assoggettati  alle  disposizioni
del decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche  e  integrazioni,
secondo gli indirizzi della circolare  interministeriale  21  ottobre
2009 e sue modifiche ed integrazioni. 
  6. Le operazioni di stoccaggio si svolgono  nel  rispetto  di  ogni
altra prescrizione imposta dalle altre  amministrazioni  interessate,
ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze. 
  7.  Nel  caso  di  evento  non  dipendente   dalla   volonta'   del
concessionario che provochi interruzioni  o  modifiche  significative
allo svolgimento  dell'attivita'  di  stoccaggio,  deve  essere  data
comunicazione tempestiva al Ministero.