Art. 9 Utilizzo di gas inerte 1. Il Ministero puo' autorizzare, su richiesta del concessionario, previa presentazione di specifico studio di idoneita', la sostituzione, totale o parziale, del cushion gas con gas inerte, compreso il biossido di carbonio, sia per le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare tipo che per quelle di nuova attribuzione.