Art. 9 
 
 
                       Utilizzo di gas inerte 
 
  1. Il Ministero puo' autorizzare, su richiesta del  concessionario,
previa  presentazione  di   specifico   studio   di   idoneita',   la
sostituzione, totale o parziale, del  cushion  gas  con  gas  inerte,
compreso  il  biossido  di  carbonio,  sia  per  le  concessioni   di
stoccaggio vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare tipo che per quelle di nuova attribuzione.