Art. 2 Soggetti interessati alla concessione di emblemi araldici 1. Sono destinatari delle disposizioni di cui al presente decreto: le regioni, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le comunita' montane, le comunita' isolane, i consorzi, le unioni di comuni, gli enti con personalita' giuridica, le banche, le fondazioni, le universita', le societa', le associazioni, le Forze armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato.