Art. 2 
 
 
      Soggetti interessati alla concessione di emblemi araldici 
 
  1. Sono destinatari delle disposizioni di cui al presente  decreto:
le regioni, le  province,  le  citta'  metropolitane,  i  comuni,  le
comunita' montane, le comunita' isolane, i  consorzi,  le  unioni  di
comuni,  gli  enti  con  personalita'  giuridica,   le   banche,   le
fondazioni, le universita', le societa', le  associazioni,  le  Forze
armate ed i Corpi ad ordinamento civile e militare dello Stato.