Art. 6 Onorificenze pontificie 1. Le autorizzazioni a fregiarsi delle onorificenze degli Ordini equestri della Santa Sede e dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro sono concesse a cittadini italiani con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e diploma di avvenuta autorizzazione a cura dell' Ufficio onorificenze e araldica, previo invio da parte dell'interessato alla Prefettura di competenza dei documenti indicati nell'articolo 7.