Art. 6 
 
 
                       Onorificenze pontificie 
 
  1. Le autorizzazioni a fregiarsi delle  onorificenze  degli  Ordini
equestri della Santa Sede e dell'Ordine equestre del  Santo  Sepolcro
sono concesse a cittadini italiani con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri e diploma di avvenuta  autorizzazione  a  cura
dell'  Ufficio  onorificenze  e  araldica,  previo  invio  da   parte
dell'interessato alla Prefettura di competenza dei documenti indicati
nell'articolo 7.