Art. 14 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle  ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa  quella
di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al  collocamento  supplementare.  Le  richieste  saranno  soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista»  il  minore  tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto. 
  Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste  inferiori  a
quelle loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino  alcuna
richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata   agli   operatori   che
presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.