Art. 15 
 
  Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento
supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  31
gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione  e  con  corresponsione  di
dietimi di interesse lordi per 138 giorni. 
  Il controvalore da versare  e'  calcolato  moltiplicando  l'importo
nominale  aggiudicato  per  il  «Coefficiente   di   indicizzazione»,
riferito alla data  di  regolamento,  per  la  somma  del  prezzo  di
aggiudicazione diviso 100 e del rateo  reale  di  interesse  maturato
diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale  operazione  l'importo
della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8
del presente decreto. Il rateo reale di interesse  e'  calcolato  con
riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro  e  arrotondato  alla
sesta  cifra  decimale,  secondo  le  convenzioni  utilizzate   nella
procedura per il collocamento mediante  asta  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali. 
  Ai  fini  del  regolamento  dell'operazione,  la   Banca   d'Italia
provvedera'  ad  inserire  le  relative  partite  nel   servizio   di
compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari  al  giorno
di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.