Art. 3 
 
  Gli interessi da  corrispondere  alle  scadenze  semestrali  ed  il
capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando
il   «Coefficiente   di   indicizzazione»,   calcolato   sulla   base
dell'«Indice  Eurostat»,  elaborato  e  pubblicato   mensilmente   da
Eurostat. 
  Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il
valore dell'«Inflazione di riferimento». 
  Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del  mese
«m», e' determinato interpolando linearmente  gli  «Indici  Eurostat»
relativi ai due mesi che precedono di un mese il  mese  «m»,  tenendo
conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al  giorno  «d»,  sulla
base della seguente formula: 
    IR d,m = IEm-3 + [("gg. dal 1°m" -1) /  ("gg.  nel  mese  m")]  *
(IEm-2 - IEm-3 ) 
  dove: 
    IR d,m e' l'Inflazione di Riferimento del  giorno  «d»  del  mese
«m», ovvero del giorno e del  mese  nel  quale  viene  effettuato  il
calcolo; 
    IE m-3 (=Indice Eurostatm-3 ) e' l'indice dei  prezzi  pubblicato
per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato
il calcolo; 
    IE m-2 (=Indice Eurostatm-2 ) e' l'indice dei  prezzi  pubblicato
per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato
il calcolo; 
    «gg. dal 1° m» e' il numero dei giorni (d) dall'inizio  del  mese
«m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo; 
    «gg. nel mese m» e' il numero dei giorni effettivi del mese  «m»,
ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo. 
  Il valore  dell'«Inflazione  di  riferimento»  cosi'  ottenuto,  e'
troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato  alla  quinta  cifra
decimale. 
  Determinata l'«Inflazione  di  riferimento»,  il  «Coefficiente  di
indicizzazione»  e'  ottenuto  dal  rapporto  tra  l'«Inflazione   di
riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di
riferimento» alla data di  godimento  del  titolo.  Il  valore  cosi'
ottenuto e' troncato alla sesta cifra  decimale  e  arrotondato  alla
quinta cifra decimale. 
  Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente  alla
sua  iniziale  pubblicazione,  ai  fini  dei  predetti   calcoli   si
continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione. 
  Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato  in  tempo  utile,
per  il  calcolo  degli  importi  dovuti  sara'  utilizzato  l'indice
sostitutivo dato dalla seguente formula: 
    IS n = IEn-1 * (IEn-1 / IEn-13 )1/12 
  dove: 
    n e' il mese per il  quale  non  e'  stato  pubblicato  l'«Indice
Eurostat»; 
    IS e' l'indice  di  inflazione  sostitutivo  dell'«Inflazione  di
riferimento». 
  L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «Indice sostitutivo» e
sara' applicato  ai  fini  della  determinazione  dei  pagamenti  per
interessi o rimborso del  capitale  effettuati  precedentemente  alla
pubblicazione dell'indice definitivo. 
  L'indice  definitivo  sara'  applicato  ai   pagamenti   effettuati
successivamente alla  sua  pubblicazione.  Eventuali  pagamenti  gia'
effettuati   sulla   base   dell'indice   sostitutivo   non   saranno
rettificati. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze  provvedera'  a  rendere
noto, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati  finanziari,
gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.