Art. 2 
 
 
  1.  Il  Sig.  VETTUKATTIL  JOSEPH  Christymon  e'  autorizzato   ad
esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa  iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente,  che  provvede
ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze
linguistiche   necessarie   per   lo    svolgimento    dell'attivita'
professionale e delle speciali disposizioni che regolano  l'esercizio
professionale  in  Italia,  per  il  periodo  di  validita'  ed  alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 
 
  2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R.  31
agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al  relativo
albo professionale,  perde  efficacia  trascorsi  due  anni  dal  suo
rilascio. 
 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sara' pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 24 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Leonardi