Allegato A Regolamento in materia di trasparenza e efficacia del servizio di televoto Art. 1. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento si intende per: a) «competizione»: qualunque evento radiotelevisivo che preveda la possibilita' di attribuzione a uno o piu' partecipanti o a terzi di uno o piu' premi suscettibili di valutazione economica, sulla base di qualsiasi criterio, anche non comparativo, comunque stabilito e disciplinato. Ai fini delle presenti norme si considerano competizioni anche le manifestazioni a premi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 nonche' quelle escluse dall'ambito di applicazione del predetto decreto; b) «televoto»: servizio di comunicazione elettronica a pagamento offerto nel corso di programmi radiotelevisivi che permette la rilevazione in tempo reale e il conteggio delle preferenze degli utenti rispetto ai partecipanti ad una o piu' competizioni, realizzato tipicamente tramite servizi di chiamate di massa di cui all'art. 1, comma 1, lettera l, n. 3, dell'allegato A alla delibera 26/08/CIR; c) «fornitore di servizio di media», di seguito indicato anche come «emittente»: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalita' di organizzazione; sono escluse dalla definizione le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi; d) «operatore di accesso»: l'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata che ha il rapporto contrattuale con l'utente intestatario della linea utilizzata per il servizio di televoto; e) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; f) «ambito nazionale» e «ambito locale»: l'ambito di trasmissione di programmi come definito ai sensi del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.