(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
 
Regolamento in materia di trasparenza e  efficacia  del  servizio  di
                              televoto 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione  di  quanto  previsto  dal  presente
regolamento si intende per: 
    a) «competizione»: qualunque evento radiotelevisivo  che  preveda
la possibilita' di attribuzione a uno o piu' partecipanti o  a  terzi
di uno o piu' premi suscettibili di valutazione economica, sulla base
di qualsiasi criterio, anche non comparativo,  comunque  stabilito  e
disciplinato.  Ai  fini   delle   presenti   norme   si   considerano
competizioni anche le manifestazioni a premi di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430  nonche'  quelle
escluse dall'ambito di applicazione del predetto decreto; 
    b) «televoto»: servizio di comunicazione elettronica a  pagamento
offerto nel  corso  di  programmi  radiotelevisivi  che  permette  la
rilevazione in tempo reale e  il  conteggio  delle  preferenze  degli
utenti  rispetto  ai  partecipanti  ad  una  o   piu'   competizioni,
realizzato tipicamente tramite servizi di chiamate di  massa  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera l, n. 3, dell'allegato A  alla  delibera
26/08/CIR; 
    c) «fornitore di servizio di media», di  seguito  indicato  anche
come «emittente»: la persona fisica o giuridica cui e'  riconducibile
la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto  audiovisivo
del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalita'  di
organizzazione; sono escluse dalla definizione le persone  fisiche  o
giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi
per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi; 
    d) «operatore di accesso»: l'impresa autorizzata  a  fornire  una
rete pubblica di comunicazioni o una  risorsa  correlata  che  ha  il
rapporto  contrattuale  con   l'utente   intestatario   della   linea
utilizzata per il servizio di televoto; 
    e) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non,  che
costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto  o  di
un catalogo stabilito da un fornitore di servizi  di  media,  la  cui
forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto
della radiodiffusione televisiva. Non  si  considerano  programmi  le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; 
    f) «ambito nazionale» e «ambito locale»: l'ambito di trasmissione
di programmi come  definito  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
177/2005 e successive modifiche e integrazioni.