(Allegato A-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
    1. L'Autorita' vigila sul livello  di  trasparenza,  nei  termini
precisati nel presente provvedimento, delle  informazioni  comunicate
agli utenti del servizio di televoto, e sull'efficacia dello  stesso.
Essa, avvalendosi anche della  collaborazione  degli  organi  di  cui
all'art. 1, comma  11,  della  legge  n.  249/1997,  puo'  effettuare
ispezioni, verifiche, d'ufficio o su denuncia, intese ad accertare il
corretto  svolgimento  del  servizio  e  delle  operazioni  ad   esso
correlate e, in caso di  accertata  violazione,  puo'  pretendere  la
rettifica dei regolamenti del servizio o delle comunicazioni date nel
corso delle trasmissioni ad esso abbinate, nonche' un nuovo conteggio
dei voti pervenuti, la rettifica dei risultati della competizione  o,
nei casi piu' gravi, l'annullamento dei risultati della stessa. 
    2.  L'autorita'  puo'  acquisire  dall'emittente  e  dagli  altri
soggetti  che  partecipano  allo  svolgimento   del   televoto   ogni
documento,  dato  o  informazione  utili  ai  fini   della   verifica
dell'esattezza e completezza  delle  informazioni  comunicate  e  dei
risultati resi pubblici ivi compresi, ove del caso, i  dati  previsti
dall'art. 123, comma 6, del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196. 
    3. Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dal  presente
regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma  31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
    4. Se, a seguito di  segnalazione  o  di  verifica,  prima  della
definitiva chiusura del televoto, il soggetto responsabile provvede a
modificare il regolamento o le procedure  in  maniera  conforme  alle
norme  del  presente  provvedimento  ovvero  provvede  a  rettificare
comunicazioni o risultati erronei, nelle forme previste dal  presente
regolamento,  dandone  idonea  pubblicita',  l'autorita',   accertato
l'avvenuto adeguamento, puo' archiviare il procedimento sanzionatorio
eventualmente avviato. 
    5. Nei casi di cui al  comma  1,  l'autorita'  puo'  ordinare  al
soggetto responsabile delle infrazioni accertate di pubblicare, a sue
spese, a seconda dei  casi,  l'ordine  ricevuto  o  il  provvedimento
sanzionatorio irrogato o comminato ovvero  un'apposita  dichiarazione
rettificativa, da rendersi in tempi brevi e con le medesime modalita'
utilizzate per la diffusione delle comunicazioni e dei dati risultati
non conformi alle norme del presente provvedimento.