Art. 10. Vigilanza e sanzioni 1. L'Autorita' vigila sul livello di trasparenza, nei termini precisati nel presente provvedimento, delle informazioni comunicate agli utenti del servizio di televoto, e sull'efficacia dello stesso. Essa, avvalendosi anche della collaborazione degli organi di cui all'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997, puo' effettuare ispezioni, verifiche, d'ufficio o su denuncia, intese ad accertare il corretto svolgimento del servizio e delle operazioni ad esso correlate e, in caso di accertata violazione, puo' pretendere la rettifica dei regolamenti del servizio o delle comunicazioni date nel corso delle trasmissioni ad esso abbinate, nonche' un nuovo conteggio dei voti pervenuti, la rettifica dei risultati della competizione o, nei casi piu' gravi, l'annullamento dei risultati della stessa. 2. L'autorita' puo' acquisire dall'emittente e dagli altri soggetti che partecipano allo svolgimento del televoto ogni documento, dato o informazione utili ai fini della verifica dell'esattezza e completezza delle informazioni comunicate e dei risultati resi pubblici ivi compresi, ove del caso, i dati previsti dall'art. 123, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 4. Se, a seguito di segnalazione o di verifica, prima della definitiva chiusura del televoto, il soggetto responsabile provvede a modificare il regolamento o le procedure in maniera conforme alle norme del presente provvedimento ovvero provvede a rettificare comunicazioni o risultati erronei, nelle forme previste dal presente regolamento, dandone idonea pubblicita', l'autorita', accertato l'avvenuto adeguamento, puo' archiviare il procedimento sanzionatorio eventualmente avviato. 5. Nei casi di cui al comma 1, l'autorita' puo' ordinare al soggetto responsabile delle infrazioni accertate di pubblicare, a sue spese, a seconda dei casi, l'ordine ricevuto o il provvedimento sanzionatorio irrogato o comminato ovvero un'apposita dichiarazione rettificativa, da rendersi in tempi brevi e con le medesime modalita' utilizzate per la diffusione delle comunicazioni e dei dati risultati non conformi alle norme del presente provvedimento.