(Allegato A-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1.  I  soggetti  responsabili  adeguano   i   mezzi   a   propria
disposizione, inclusi i sistemi di accesso o le piattaforme tecniche,
alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, entro  il  31  dicembre
2011, con le modalita' attuative da definirsi in  un  tavolo  tecnico
interoperatori dinanzi all'autorita'. In ogni caso, entro  30  giorni
dalla  pubblicazione  del  presente  regolamento,  gli  operatori  di
accesso, di concerto con i soggetti  che  gestiscono  le  piattaforme
tecnologiche su cui poggia il  servizio  di  televoto,  predispongono
idonei strumenti per effettuare adeguate  verifiche  sui  servizi  di
televoto gia' forniti, al fine di rilevare l'eventuale provenienza di
voti da sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono
l'invio massivo di chiamate o SMS o da utenze che forniscono  servizi
di call center. 
    2.  L'autorita'  si   riserva   di   estendere   con   successivo
provvedimento l'ambito di applicazione del presente regolamento anche
ai programmi radiotelevisivi a diffusione locale.