Art. 11. Disposizioni transitorie e finali 1. I soggetti responsabili adeguano i mezzi a propria disposizione, inclusi i sistemi di accesso o le piattaforme tecniche, alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, entro il 31 dicembre 2011, con le modalita' attuative da definirsi in un tavolo tecnico interoperatori dinanzi all'autorita'. In ogni caso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli operatori di accesso, di concerto con i soggetti che gestiscono le piattaforme tecnologiche su cui poggia il servizio di televoto, predispongono idonei strumenti per effettuare adeguate verifiche sui servizi di televoto gia' forniti, al fine di rilevare l'eventuale provenienza di voti da sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo di chiamate o SMS o da utenze che forniscono servizi di call center. 2. L'autorita' si riserva di estendere con successivo provvedimento l'ambito di applicazione del presente regolamento anche ai programmi radiotelevisivi a diffusione locale.