Art. 4. Regolamento del televoto 1. Il servizio di televoto deve essere compiutamente disciplinato da un apposito regolamento da redigersi nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme, che sono espressamente richiamate nel regolamento stesso. 2. Almeno 7 giorni prima della diffusione del programma cui e' abbinato il televoto l'emittente pubblica un estratto del regolamento di cui al comma 1 sul proprio sito web, con richiamo dalla home page e con chiara indicazione del programma di riferimento. Il regolamento completo e' pubblicato, con le stesse modalita', al piu' tardi al momento della diffusione del programma. 3. L'estratto di cui al comma 2 fornisce le indicazioni sulle regole principali del televoto, che comprendono perlomeno le numerazioni utilizzate, le generali modalita' di voto, i costi del servizio, gli operatori aderenti, il limite dei voti, se gia' stabilito, nonche' i riferimenti telefonici e di posta elettronica cui gli interessati possono rivolgersi per segnalazioni o richieste di informazioni relative al servizio, almeno fino a 60 giorni dopo lo svolgimento dello stesso. 4. Nel regolamento di cui al comma 1 e' prevista, per gli eventi di particolare rilevanza per la societa' di cui alla delibera n. 8/99 del Consiglio del 27 marzo 1999, la partecipazione alle operazioni di televoto di un rappresentante delle associazioni di consumatori e utenti designato dal Consiglio nazionale degli utenti. 5. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 2, l'emittente invia all'autorita', in forma riservata, una scheda sullo specifico servizio di televoto, che indica perlomeno: a) denominazione e recapiti dell'emittente, con indicazione di un proprio incaricato per le successive comunicazioni; b) denominazione e recapiti di altri soggetti coinvolti nella competizione e nelle operazioni di televoto, ivi compresi i soggetti che supervisionano alle operazioni; c) denominazione, breve descrizione, date di svolgimento e di trasmissione della competizione, indicando gli eventuali aspetti non ancora definiti che potrebbero avere un'incidenza sulle modalita' di offerta del servizio di televoto; d) estratto del regolamento di televoto, data e link della relativa pubblicazione. 6. Alla chiusura dell'edizione del programma cui e' abbinato il televoto l'emittente trasmette senza indugio all'autorita' una sintesi complessiva delle eventuali segnalazioni ricevute sul servizio, dando contestualmente conto delle attivita' compiute per la gestione delle stesse.