(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Regolamento del televoto 
 
    1. Il servizio di televoto deve essere compiutamente disciplinato
da un apposito  regolamento  da  redigersi  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalle presenti norme, che sono espressamente richiamate  nel
regolamento stesso. 
    2. Almeno 7 giorni prima della diffusione del  programma  cui  e'
abbinato il televoto l'emittente pubblica un estratto del regolamento
di cui al comma 1 sul proprio sito web, con richiamo dalla home  page
e con chiara indicazione del programma di riferimento. Il regolamento
completo e' pubblicato, con le stesse modalita',  al  piu'  tardi  al
momento della diffusione del programma. 
    3. L'estratto di cui al comma 2  fornisce  le  indicazioni  sulle
regole  principali  del  televoto,  che  comprendono   perlomeno   le
numerazioni utilizzate, le generali modalita' di voto,  i  costi  del
servizio, gli  operatori  aderenti,  il  limite  dei  voti,  se  gia'
stabilito, nonche' i riferimenti telefonici e  di  posta  elettronica
cui gli interessati possono rivolgersi per segnalazioni  o  richieste
di informazioni relative al servizio, almeno fino a 60 giorni dopo lo
svolgimento dello stesso. 
    4. Nel regolamento di cui al comma 1 e' prevista, per gli  eventi
di particolare rilevanza per la societa' di cui alla delibera n. 8/99
del Consiglio del 27 marzo 1999, la partecipazione alle operazioni di
televoto di un rappresentante delle  associazioni  di  consumatori  e
utenti designato dal Consiglio nazionale degli utenti. 
    5.  Contestualmente  alla  pubblicazione  di  cui  al  comma   2,
l'emittente invia all'autorita', in forma riservata, una scheda sullo
specifico servizio di televoto, che indica perlomeno: 
    a) denominazione e recapiti dell'emittente, con indicazione di un
proprio incaricato per le successive comunicazioni; 
    b) denominazione e recapiti di  altri  soggetti  coinvolti  nella
competizione e nelle operazioni di televoto, ivi compresi i  soggetti
che supervisionano alle operazioni; 
    c) denominazione, breve descrizione, date  di  svolgimento  e  di
trasmissione della competizione, indicando gli eventuali aspetti  non
ancora definiti che potrebbero avere un'incidenza sulle modalita'  di
offerta del servizio di televoto; 
    d) estratto del  regolamento  di  televoto,  data  e  link  della
relativa pubblicazione. 
    6. Alla chiusura dell'edizione del programma cui e'  abbinato  il
televoto  l'emittente  trasmette  senza  indugio  all'autorita'   una
sintesi  complessiva  delle  eventuali  segnalazioni   ricevute   sul
servizio, dando contestualmente conto delle attivita' compiute per la
gestione delle stesse.