Art. 5. Criteri sulla validita' del voto 1. Il voto puo' essere espresso tramite utenze di rete fissa o mobile cui corrispondono utenze contrattualizzate e registrate in ossequio alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza. 2. Da ciascuna utenza contrattuale, singola o multipla, o indirizzo, nell'ambito di uno stesso programma possono essere inviati al massimo: a) 5 voti per ogni singola competizione a cui corrisponda una sessione di televoto che si svolge nell'arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti a settimana; b) 10 voti per ogni singola competizione a cui corrisponda una sessione di televoto superiore a 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti a settimana. 3. I voti espressi oltre il numero massimo sono ritenuti invalidi. 4. E' vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo di chiamate o SMS ne' da utenze che forniscono servizi di call center. Gli operatori vigilano sull'effettiva attuazione di questo divieto, con i mezzi a propria disposizione, segnalando senza indugio all'Autorita' eventuali anomalie.