(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                  Criteri sulla validita' del voto 
 
    1. Il voto puo' essere espresso tramite utenze di  rete  fissa  o
mobile cui corrispondono utenze  contrattualizzate  e  registrate  in
ossequio alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza. 
    2.  Da  ciascuna  utenza  contrattuale,  singola  o  multipla,  o
indirizzo, nell'ambito di uno stesso programma possono essere inviati
al massimo: 
    a) 5 voti per ogni singola competizione  a  cui  corrisponda  una
sessione di televoto che si svolge nell'arco di 24 ore, con un limite
complessivo di 50 voti a settimana; 
    b) 10 voti per ogni singola competizione a  cui  corrisponda  una
sessione di televoto superiore a 24 ore, con un limite complessivo di
50 voti a settimana. 
    3.  I  voti  espressi  oltre  il  numero  massimo  sono  ritenuti
invalidi. 
    4. E' vietato esprimere voti  tramite  sistemi,  automatizzati  o
meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo  di  chiamate  o
SMS ne'  da  utenze  che  forniscono  servizi  di  call  center.  Gli
operatori vigilano sull'effettiva attuazione di questo divieto, con i
mezzi a propria disposizione, segnalando senza indugio  all'Autorita'
eventuali anomalie.