(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
              Pubblicita' delle condizioni del televoto 
 
    1. Fermo restando quanto disposto  dal  decreto  ministeriale  n.
145/2006 e dalla delibera n. 26/08/CIR in merito  alla  comunicazione
dei costi del servizio  di  chiamate  di  massa,  gli  utenti  devono
ricevere un'informazione verbale, il  piu'  possibile  completa,  sul
funzionamento  del  sistema,   nel   corso   del   programma,   prima
dell'apertura del televoto. 
    2. In particolare, gli utenti devono essere  perlomeno  informati
dei seguenti aspetti: 
    a) momento di apertura e di chiusura del televoto; 
    b) incidenza percentuale sui risultati della  competizione  della
votazione effettuata tramite televoto rispetto alle  altre  eventuali
modalita'   di   votazione   adottate   nell'ambito   della    stessa
competizione; 
    c) modalita' per l'invio  del  voto  e  per  l'indicazione  della
preferenza, ivi comprese  le  limitazioni  numeriche  sull'invio  dei
voti; 
    d) sito internet dove e' pubblicato il regolamento del  televoto,
con indirizzo mail e numero telefonico per segnalazioni  e  richieste
di informazioni; 
    e) specifica indicazione  che  «l'utente  paga  soltanto  i  voti
validi». 
    3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere comunicate al
pubblico anche attraverso un sistema  di  sovraimpressione  testuale,
utilizzando  un  tempo  di  esposizione  sufficiente   alla   lettura
dell'intera informazione e caratteri di dimensione e colore idonei ad
una lettura a distanza. 
    4. Le informazioni sull'ammontare del costo del servizio e  sulla
reperibilita' del regolamento devono essere fornite  ogni  volta  che
sono indicate le numerazioni da utilizzare per il televoto.