Art. 7. Pubblicita' delle condizioni del televoto 1. Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale n. 145/2006 e dalla delibera n. 26/08/CIR in merito alla comunicazione dei costi del servizio di chiamate di massa, gli utenti devono ricevere un'informazione verbale, il piu' possibile completa, sul funzionamento del sistema, nel corso del programma, prima dell'apertura del televoto. 2. In particolare, gli utenti devono essere perlomeno informati dei seguenti aspetti: a) momento di apertura e di chiusura del televoto; b) incidenza percentuale sui risultati della competizione della votazione effettuata tramite televoto rispetto alle altre eventuali modalita' di votazione adottate nell'ambito della stessa competizione; c) modalita' per l'invio del voto e per l'indicazione della preferenza, ivi comprese le limitazioni numeriche sull'invio dei voti; d) sito internet dove e' pubblicato il regolamento del televoto, con indirizzo mail e numero telefonico per segnalazioni e richieste di informazioni; e) specifica indicazione che «l'utente paga soltanto i voti validi». 3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere comunicate al pubblico anche attraverso un sistema di sovraimpressione testuale, utilizzando un tempo di esposizione sufficiente alla lettura dell'intera informazione e caratteri di dimensione e colore idonei ad una lettura a distanza. 4. Le informazioni sull'ammontare del costo del servizio e sulla reperibilita' del regolamento devono essere fornite ogni volta che sono indicate le numerazioni da utilizzare per il televoto.