(Allegato A-art. 9)
                               Art. 9. 
 
 
                           Responsabilita' 
 
    1. L'emittente che trasmette il programma al quale e' abbinato il
servizio di televoto e' responsabile della conformita' dei  contenuti
del  regolamento  di  televoto   alle   disposizioni   del   presente
provvedimento e del  regolare  svolgimento  di  tutte  le  operazioni
connesse  al  corretto  utilizzo  del  servizio,  ferme  restando  le
responsabilita' di cui ai seguenti commi. 
    2. I soggetti che gestiscono le piattaforme tecnologiche  su  cui
poggia il servizio di televoto, sia da rete fissa che da rete mobile,
sono responsabili della raccolta,  validazione  ed  elaborazione  dei
voti  e,  in  generale,  di  tutti  gli  adempimenti  connessi   alla
complessiva gestione  del  servizio,  ivi  compreso  il  calcolo  dei
risultati e dei costi da addebitare all'utenza. 
    3. Il titolare della numerazione e' responsabile del corretto uso
della stessa ai sensi delle norme vigenti e  della  terminazione  dei
voti sulle piattaforme tecnologiche di cui al comma precedente. 
    4.  L'operatore  di  accesso   e'   responsabile   del   corretto
instradamento del voto verso la rete  dell'operatore  titolare  della
numerazione, secondo le disposizioni del  presente  regolamento,  del
recapito della messaggistica di conferma o di  errore,  dell'addebito
dei relativi costi alla propria utenza e, nei confronti della stessa,
degli eventuali rimborsi in caso di errati addebiti o di addebiti non
dovuti. 
    5. In caso  di  controversie  con  gli  utenti  del  servizio  di
televoto si applicano le disposizioni del regolamento  approvato  con
la delibera 173/07/CONS e successive  modifiche  e  integrazioni.  In
caso di controversie fra i soggetti di cui ai  commi  precedenti,  si
seguono,  ove  applicabili,  le  procedure  di  cui   alla   delibera
352/08/CONS e successive modifiche e integrazioni.