Art. 9. Responsabilita' 1. L'emittente che trasmette il programma al quale e' abbinato il servizio di televoto e' responsabile della conformita' dei contenuti del regolamento di televoto alle disposizioni del presente provvedimento e del regolare svolgimento di tutte le operazioni connesse al corretto utilizzo del servizio, ferme restando le responsabilita' di cui ai seguenti commi. 2. I soggetti che gestiscono le piattaforme tecnologiche su cui poggia il servizio di televoto, sia da rete fissa che da rete mobile, sono responsabili della raccolta, validazione ed elaborazione dei voti e, in generale, di tutti gli adempimenti connessi alla complessiva gestione del servizio, ivi compreso il calcolo dei risultati e dei costi da addebitare all'utenza. 3. Il titolare della numerazione e' responsabile del corretto uso della stessa ai sensi delle norme vigenti e della terminazione dei voti sulle piattaforme tecnologiche di cui al comma precedente. 4. L'operatore di accesso e' responsabile del corretto instradamento del voto verso la rete dell'operatore titolare della numerazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, del recapito della messaggistica di conferma o di errore, dell'addebito dei relativi costi alla propria utenza e, nei confronti della stessa, degli eventuali rimborsi in caso di errati addebiti o di addebiti non dovuti. 5. In caso di controversie con gli utenti del servizio di televoto si applicano le disposizioni del regolamento approvato con la delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni. In caso di controversie fra i soggetti di cui ai commi precedenti, si seguono, ove applicabili, le procedure di cui alla delibera 352/08/CONS e successive modifiche e integrazioni.