Art. 13 
 
  1.  Per  assicurare  l'urgente   sistemazione   alloggiativa   alla
popolazione rimasta  priva  di  abitazione  a  causa  dei  gravissimi
dissesti  idrogeologici  con  connessi  diffusi   movimenti   franosi
verificatisi  nel  territorio  del  comune  di  Cerzeto,  e  di   cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3427  del
29 aprile 2005 e successive  modificazioni,  il  medesimo  comune  e'
autorizzato, avvalendosi della struttura del  soggetto  attuatore  di
cui all'articolo 19 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005 e successive  modificazioni,  e
del consulente di cui all'articolo 4,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, nel
rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed  igienico-sanitari
anche in deroga al decreto del Ministro della sanita' 5 luglio  1975,
e al decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
e successive modificazioni, ad assegnare gli immobili realizzati  nel
medesimo comune sulla base del piano all'uopo predisposto  ai  nuclei
familiari della frazione di Cavallerizzo la cui abitazione sia  stata
sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita'. 
  2. L'assegnazione definitiva degli immobili ricostruiti avverra'  a
seguito  della  definizione  delle  procedure  di  collaudo   tecnico
amministrativo  e  dell'accertamento,  a  cura  del   Comune,   della
sussistenza del diritto di proprieta'  e  liberta'  dell'immobile  da
vincoli giuridici in capo al soggetto destinatario  dell'assegnazione
provvisoria e della  cessione  gratuita  del  diritto  di  proprieta'
sull'unita' abitativa dichiarata inagibile ubicata nella frazione  di
Cavallerizzo. 
  3. L'assegnazione di cui al comma 1  determina  la  cessazione  del
contributo  per  l'autonoma  sistemazione  di  cui   all'articolo   3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3472  del
29 aprile 2005 e successive modificazioni. 
  4. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 7  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio  2007  e'
autorizzato a riconoscere ai proprietari degli immobili ubicati nella
frazione di Cavallerizzo del Comune di Cerzeto,  vincolati  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
n. 42 e successive modificazioni e che  non  risultano  essere  stati
delocalizzati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3472  del  21  ottobre  2005,  un  equo
indennizzo  a  valere  sulle   economie   derivanti   dalla   mancata
ricostruzione.