Art. 13 1. Per assicurare l'urgente sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa dei gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni, il medesimo comune e' autorizzato, avvalendosi della struttura del soggetto attuatore di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, e del consulente di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, e al decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni, ad assegnare gli immobili realizzati nel medesimo comune sulla base del piano all'uopo predisposto ai nuclei familiari della frazione di Cavallerizzo la cui abitazione sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita'. 2. L'assegnazione definitiva degli immobili ricostruiti avverra' a seguito della definizione delle procedure di collaudo tecnico amministrativo e dell'accertamento, a cura del Comune, della sussistenza del diritto di proprieta' e liberta' dell'immobile da vincoli giuridici in capo al soggetto destinatario dell'assegnazione provvisoria e della cessione gratuita del diritto di proprieta' sull'unita' abitativa dichiarata inagibile ubicata nella frazione di Cavallerizzo. 3. L'assegnazione di cui al comma 1 determina la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3472 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni. 4. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007 e' autorizzato a riconoscere ai proprietari degli immobili ubicati nella frazione di Cavallerizzo del Comune di Cerzeto, vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e che non risultano essere stati delocalizzati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, un equo indennizzo a valere sulle economie derivanti dalla mancata ricostruzione.