Art. 17 1. Il comma 2 dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, e successive modifiche ed integrazioni e' cosi' sostituito: «2. Per assicurare che le iniziative ancora necessarie per il definitivo superamento dello stato di emergenza siano coordinate al fine di bilanciare l'interesse alla tutela dell'ambiente con quello all'eventuale mantenimento dell'attivita' industriale nelle aree interessate dalla bonifica, il Commissario delegato sottopone alla previa approvazione, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il crono programma degli interventi e di un piano per favorire la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti alla scadenza dello stato d'emergenza.». 2. All'articolo 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009, dopo le parole «nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte dall'Autorita' giudiziaria», e' aggiunto il seguente periodo «ed in stretto raccordo con il Commissario straordinario della societa' Caffaro S.r.l. ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2009». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 gennaio 2011 Il Presidente: Berlusconi