Art. 17 
 
  1. Il comma  2  dell'articolo  9  dell'ordinanza  n.  3217/2002,  e
successive modifiche ed integrazioni e'  cosi'  sostituito:  «2.  Per
assicurare che le iniziative  ancora  necessarie  per  il  definitivo
superamento dello stato di emergenza  siano  coordinate  al  fine  di
bilanciare  l'interesse  alla   tutela   dell'ambiente   con   quello
all'eventuale  mantenimento  dell'attivita'  industriale  nelle  aree
interessate dalla bonifica, il Commissario  delegato  sottopone  alla
previa approvazione, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il
crono programma degli interventi  e  di  un  piano  per  favorire  la
restituzione dei poteri  agli  enti  ordinariamente  competenti  alla
scadenza dello stato d'emergenza.». 
  2. All'articolo  8,  comma  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3738/2009, dopo  le  parole  «nel  rigoroso
rispetto delle determinazioni assunte dall'Autorita' giudiziaria», e'
aggiunto  il  seguente  periodo  «ed  in  stretto  raccordo  con   il
Commissario straordinario della societa' Caffaro S.r.l. ai sensi  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2009». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi