Art. 3 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
gennaio 2009, n. 3736, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
     «Art. 10. - .1. Per il superamento del contesto emergenziale  di
cui alla presente ordinanza, la Direzione generale per le dighe e  le
infrastrutture   idriche   ed   elettriche   del   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzata a stipulare fino ad  un
massimo  di  quindici  contratti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa o di consulenza, di durata annuale  e  con  un  compenso
annuo  non  superiore  al  trattamento  economico   riconosciuto   al
personale del predetto Dicastero appartenente all'area III  posizione
economica F1. La  predetta  Direzione  e',  altresi',  autorizzata  a
corrispondere, per l'anno 2011, al proprio personale non dirigenziale
gia'   impegnato   in   attivita'   connesse   con   il   superamento
dell'emergenza,   una   speciale   indennita'    operativa    mensile
corrispondente a 20 ore di lavoro straordinario. 
    2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro
900.000,0, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo  2,
comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.». 
  2. All'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri del 30 gennaio  2009,  n.  3736,  e'  aggiunta  la  seguente
disposizione: 
     «decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, articolo 9, comma 28».