Art. 3 1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: «Art. 10. - .1. Per il superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzata a stipulare fino ad un massimo di quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, di durata annuale e con un compenso annuo non superiore al trattamento economico riconosciuto al personale del predetto Dicastero appartenente all'area III posizione economica F1. La predetta Direzione e', altresi', autorizzata a corrispondere, per l'anno 2011, al proprio personale non dirigenziale gia' impegnato in attivita' connesse con il superamento dell'emergenza, una speciale indennita' operativa mensile corrispondente a 20 ore di lavoro straordinario. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 900.000,0, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.». 2. All'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, e' aggiunta la seguente disposizione: «decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, articolo 9, comma 28».