Art. 2 Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei consumi di gas 1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5 dell'art. 1, ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione presente sul sito internet delle imprese di trasporto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di vendita, su supporto informatico ed entro 3 giorni dalla richiesta, ove non gia' presenti sul proprio sito internet, l'elenco dei punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e misurati giornalmente. 3. L'impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 14 gennaio 2011, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all'art. 1, comma 5, di cui sopra ed all'art. 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti finali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla Direzione entro il 28 gennaio 2011.