Art. 2 
 
 
Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento  dei
                           consumi di gas 
 
  1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma  5
dell'art.  1,  ai  fini  della  identificazione  dei  clienti  finali
soggetti all'obbligo  di  contenimento  dei  consumi,  utilizzano  il
data-base di classificazione dei punti di riconsegna  nella  versione
presente sul sito internet delle  imprese  di  trasporto  al  momento
dell'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le imprese di distribuzione forniscono alle imprese di  vendita,
su supporto informatico ed entro 3 giorni dalla  richiesta,  ove  non
gia' presenti sul  proprio  sito  internet,  l'elenco  dei  punti  di
riconsegna ai clienti finali allacciati alla propria rete e  misurati
giornalmente. 
  3. L'impresa maggiore di  trasporto  prevede  nella  sua  procedura
operativa, che pubblica sul suo sito internet  entro  il  14  gennaio
2011, in aggiunta alle informazioni  utili  alla  compilazione  degli
elenchi dei clienti di cui all'art. 1,  comma  5,  di  cui  sopra  ed
all'art. 3, comma 3, lettere a) e  b)  del  decreto  ministeriale  11
settembre  2007,  anche  la  raccolta  di  informazioni  utili   alla
compilazione degli elenchi dei clienti  finali  di  cui  all'art.  2,
comma  1,  lettere  a)  e  b)  dello  stesso  decreto   ministeriale,
inoltrando i relativi elenchi alla  Direzione  entro  il  28  gennaio
2011.