(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" e' riservata
ai vini ottenuti dalle uve provenienti da  vigneti  che,  nell'ambito
aziendale, risultano composti dal  vitigno  Montepulciano  almeno  al
95%; 
    possono concorrere le uve di altri vitigni  a  bacca  rossa,  non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad  un
massimo del 5%.