(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
                  Condizioni naturali dell'ambiente 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata
"Villamagna" devono essere quelle normali della zona atte a conferire
all'uva, al mosto ed al vino derivato le  specifiche  caratteristiche
di qualita'. 
    Sono da considerare idonei solo i vigneti ubicati su terreni  che
corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. 
    Per i nuovi impianti e  reimpianti  la  densita'  dei  ceppi  per
ettaro non puo' essere inferiore a 1.600. 
    I sesti d'impianto e le forme di  allevamento  consentiti  devono
essere quelli generalmente usati nella zona. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. E' vietata ogni  pratica
di forzatura. 
    La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura
specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei
vini di cui all'art. 1 sono le seguenti: 
 
    
                      Produzione massima   Titolo alcolom. voluminico
                           (t/ha)            naturale minimo (%vol)
"Villamagna"                 12                     13,00
"Villamagna" riserva         12                     13,50
    
 
    Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalla vite. 
    In annate favorevoli i  quantitativi  delle  uve  ottenute  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  Denominazione  di  Origine
Controllata "Villamagna" devono essere riportati nei  limiti  di  cui
sopra, purche' la produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti
medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del  20%,
non hanno diritto alla denominazione di  origine  controllata.  Oltre
detto limite decade  il  diritto  alla  denominazione  per  tutta  la
produzione. 
    La  Denominazione  di  Origine  Controllata  "Villamagna"  potra'
essere rivendicata dal quarto anno dall'impianto del vigneto.