Art. 4. Condizioni naturali dell'ambiente Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" devono essere quelle normali della zona atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerare idonei solo i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 1.600. I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti devono essere quelli generalmente usati nella zona. E' consentita l'irrigazione di soccorso. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti: Produzione massima Titolo alcolom. voluminico (t/ha) naturale minimo (%vol) "Villamagna" 12 13,00 "Villamagna" riserva 12 13,50 Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutta la produzione. La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" potra' essere rivendicata dal quarto anno dall'impianto del vigneto.