Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. E' tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della regione Abruzzo. L'elaborazione e' consentita in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Non e' ammessa la pratica dell'arricchimento. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti: Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino: 84 hl/ha Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Invecchiamento e affinamento: Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" deve essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento fino al 1° settembre dell'anno successivo a quello di vendemmia. Per la tipologia "riserva" il periodo minimo di invecchiamento e affinamento va protratto fino al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.