(Annesso-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione, di  invecchiamento  obbligatorio,
di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento
devono essere effettuate nella  zona  di  produzione  delimitata  nel
precedente art. 3. 
    E' tuttavia consentito che  le  operazioni  di  cui  sopra  siano
effettuate  nell'intero  territorio  amministrativo   della   regione
Abruzzo. 
    L'elaborazione  e'   consentita   in   conformita'   alle   norme
comunitarie   e   nazionali.    Non    e'    ammessa    la    pratica
dell'arricchimento. 
    La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino
per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti: 
    Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino: 84 hl/ha 
    Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui  sopra,  ma  non
oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto  del
massimo consentito, l'eccedenza non  ha  diritto  alla  denominazione
d'origine. Oltre detto limite decade il  diritto  alla  denominazione
d'origine controllata per tutta la partita. 
    Invecchiamento e affinamento: 
    Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna"  deve
essere sottoposto ad un periodo minimo  di  affinamento  fino  al  1°
settembre dell'anno successivo a quello di vendemmia. 
    Per la tipologia "riserva" il periodo minimo di invecchiamento  e
affinamento va  protratto  fino  al  1°  novembre  del  secondo  anno
successivo alla vendemmia.