Art. 8. Confezionamento I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacita' di 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l, 0,75 l, 1,5 l, 3 l. E' consentito l'uso di recipienti in vetro, a forma di bottiglia, con chiusura raso bocca, della capacita' compresa tra 6 e 27 l. Per il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" e' consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla norma vigente. Per la tipologia "riserva" e' ammesso solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.