(Annesso-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in  bottiglie
di vetro con capacita' di 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l, 0,75 l, 1,5 l, 3 l.
E' consentito l'uso di recipienti in vetro, a forma di bottiglia, con
chiusura raso bocca, della capacita' compresa tra 6 e 27 l. 
    Per il vino a Denominazione di Origine  Controllata  "Villamagna"
e' consentito l'uso di tutti i sistemi  di  chiusura  previsti  dalla
norma vigente. Per la tipologia "riserva" e' ammesso solo  l'uso  del
tappo di sughero raso bocca.