Art. 8 
 
 
                    Attuazione del piano d'azione 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali, quando accertano  la  presenza
dell'organismo  nocivo   prescrivono   ai   proprietari   le   misure
fitosanitarie da attuare, le quali sono adottate  in  conformita'  al
piano di azione. 
  2.   I   Servizi   fitosanitari    regionali,    notificano    alle
Amministrazioni  comunali  interessate,  oltre  al  piano  di  azione
regionale  anche  le  misure  di  cui  al  comma  1,  ai  fini  della
valutazione di pericolo per la pubblica incolumita' di  cui  all'art.
54, comma 2 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000. 
  3. Le amministrazioni comunali,  qualora  ravvisino  situazioni  di
pericolo per la pubblica incolumita' o pericolo di  scadimento  della
qualita' del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di
vegetali  di  palma  infestate  sui  territori  di  loro  competenza,
provvedono  all'attuazione  degli  interventi  ritenuti  piu'  idonei
secondo i  piani  di  azione  stabiliti  dal  Servizio  fitosanitario
regionale competente per territorio.