IL DIRETTORE GENERALE 
      dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510 del consiglio del  20  marzo  2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento CE n. 1263 del 1o luglio 1996 con il quale  e'
stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette la  denominazione  di  origine
protetta «Salame Piacentino»; 
  Considerato che, e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  9  del
regolamento  (CE)  n.  510/06  una  modifica  del   disciplinare   di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 92 della commissione del 3
febbraio 2011, e' stata accolta la  modifica  di  cui  al  precedente
capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente vigente, a seguito  della  registrazione  della  modifica
richiesta,   della   D.O.P.   «Salame   Piacentino»,   affinche'   le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione degli  allegati  disciplinare  di  produzione  e
scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta  «Salame
Piacentino», nella stesura risultante a seguito  dell'emanazione  del
regolamento (UE) n. 92 del 3 febbraio 2011. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di
origine  protetta  «Salame  Piacentino»,  sono  tenuti  al   rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
    Roma, 8 febbraio 2011 
 
                           Il direttore generale, ad interim: Vaccari