Art. 3 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini  con  la  denominazione  di  origine  controllata
«Colli della Sabina» e' tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso  disciplinare
di produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 febbraio 2011 
 
                           Il direttore generale, ad interim: Vaccari