Art. 2 
 
  L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione
e,  pertanto,  non  si  estende  agli  ordinamenti,   che   rimangono
invariati.  Ferma  restando  l'invarianza  della  dotazione  organica
regionale,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  previsti  dall'offerta
formativa, l'automatismo degli interventi riduttivi puo'  trovare  da
parte dei singoli istituti ambiti di flessibilita' e di compensazione
attraverso gli interventi consentiti  dall'autonomia  scolastica  e/o
della disponibilita' di eventuali risorse aggiuntive.