Art. 2 L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ferma restando l'invarianza della dotazione organica regionale, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'offerta formativa, l'automatismo degli interventi riduttivi puo' trovare da parte dei singoli istituti ambiti di flessibilita' e di compensazione attraverso gli interventi consentiti dall'autonomia scolastica e/o della disponibilita' di eventuali risorse aggiuntive.