Art. 5 
 
  Le cattedre continuano ad  essere  costituite  secondo  la  normale
procedura, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando
che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15
ore settimanali. In tal caso l'orario necessario  per  completare  la
cattedra a 18 ore potra' essere utilizzato per il potenziamento degli
insegnamenti obbligatori per tutti  gli  studenti  e/o  per  attivare
ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
previsti dal piano dell'offerta formativa. 
    Roma, 26 luglio 2010 
 
                        Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
                                      e della ricerca                 
                                          Gelmini                     
 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
       Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti  il  30  dicembre  2010,  Ufficio  di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi  alla  persona  e  dei
beni culturali, registro n. 19, foglio n. 250.