Art. 5 Le cattedre continuano ad essere costituite secondo la normale procedura, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra a 18 ore potra' essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Roma, 26 luglio 2010 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 250.