Art. 5 Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra a 18 ore potra' essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.