Art. 5 
 
  Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e  le
procedure attualmente previste, utilizzando il  nuovo  quadro  orario
ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere  un
orario inferiore alle  15  ore  settimanali.  In  tal  caso  l'orario
necessario  per  completare  la  cattedra  a  18  ore  potra'  essere
utilizzato per il potenziamento degli  insegnamenti  obbligatori  per
tutti  gli  studenti  e/o  per   attivare   ulteriori   insegnamenti,
finalizzati al raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  piano
dell'offerta formativa.